Descrizione
Con D.L. N. 133 in data 30/11/2013 è stata approvata l’abolizione del versamento della seconda rata I.M.U. Anno 2013. Pertanto non è dovuto alcun versamento per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9 che continuano a versare l’imposta con aliquota 4 ‰ (4 per mille) ovvero 0,4% (zero virgola quattro per cento) se adibite ad abitazione principale;
b) fabbricati rurali strumentali
c) terreni agricoli, IN QUANTO MONTANI
Si specifica inoltre che NON E’ DOVUTO alcun versamento entro il 16/01/2014, in quanto il Comune non ha aumentato l’aliquota per abitazione principale nell’anno 2013.
VALORI AREE EDIFICABILI : CONFERMATE anno precedente;
ALIQUOTA ORDINARIA: 7,6
a) abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9 che continuano a versare l’imposta con aliquota 4 ‰ (4 per mille) ovvero 0,4% (zero virgola quattro per cento) se adibite ad abitazione principale;
b) fabbricati rurali strumentali
c) terreni agricoli, IN QUANTO MONTANI
Si specifica inoltre che NON E’ DOVUTO alcun versamento entro il 16/01/2014, in quanto il Comune non ha aumentato l’aliquota per abitazione principale nell’anno 2013.
VALORI AREE EDIFICABILI : CONFERMATE anno precedente;
ALIQUOTA ORDINARIA: 7,6
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Ultimo aggiornamento pagina: 10/12/2013 10:49:56